servizio recupero cani vaganti

L’associazione Animali Solo Per Amore onlus, in qualità di gestore del Canile di Cossato, desidera precisare che, contrariamente alla falsa notizia diffusa nei giorni scorsi (marzo 2019) tramite social media, il servizio di recupero dei cani rinvenuti vaganti sul territorio dei comuni convenzionati non si é mai interrotto, continuando ad essere disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Cogliamo l’occasione per due ulteriori precisazioni. La prima riguarda il fatto che l’intervento di recupero cani viene attivato esclusivamente su richiesta di enti pubblici e/o forze dell’ordine, come previsto dalle leggi vigenti; chi trova un cane vagante lo deve segnalare alla Polizia Municipale, o al numero unico per le emergenze 112, che attiverà il servizio. La seconda precisazione riguarda il fatto che é vietato il recupero di cani vaganti da parte di privati cittadini, e comunque da parte di chiunque non ne sia debitamente autorizzato. (lr 34/1993 e lr 18/2004), in particolar modo con l’utilizzo di gabbie-trappola, che deve essere espressamente autorizzato dal Comune di competenza.

CHI LO CERCA ?

In primo piano

PUBBLICHIAMO IN QUESTA PAGINA LE FOTO DEI CANI RITROVATI RECENTEMENTE, DEI QUALI NON SIAMO RIUSCITI A RINTRACCIARE IL PROPRIETARIO.

SE PENSATE DI RICONOSCERLI, METTETEVI IN CONTATTO CON IL CANILE AL NUMERO 015 9842509

AIUTATECI A RITROVARE LA LORO CASA !

———————————————————————————————————————————————————–

sterilizzare il cane : non è un atto di crudeltà, ma di sensibilità e civiltà !

Da tempo molti veterinari, ma anche le associazioni animaliste e il mondo cinofilo in genere, si sforzano per far comprendere l’importanza della sterilizzazione dei cani.

Le femmine del Canile Consortile Biellese vengono tutte sterilizzate prima di essere date in adozione, tranne i (rarissimi) casi di particolari condizioni di salute che impediscono l’intervento, e le cucciole troppo giovani, per le quali è comunque richiesto l’impegno da parte della famiglia adottante ad effettuare la sterilizzazione appena raggiunta l’età giusta (le spese dell’intervento in questo caso sono a carico del Canile).

La sterilizzazione è una procedura chirurgica che consiste. nel caso del maschio, nell’asportazione dei testicoli (castrazione), e mentre nella femmina consiste nell’asportazione delle ovaie ed eventualmente dell’utero (ovariectomia o ovaristerectomia). Entrambe si svolgono in anestesia generale.

Prima di elencare i motivi per cui è consigliabile la sterilizzazione del cane, proviamo a sfatare alcuni miti :
Non è vero che si dovrebbe permettere al cane di avere almeno una gravidanza, anzi, è meglio sterilizzare il cane il prima possibile.
Non è vero che il cane prenderà peso dopo la sterilizzazione. Quello che succede è che il cane sterilizzato consuma meno calorie, se perciò non si modifica adeguatamente la quantità di cibo assunto, il cane comincerà ad ingrassare.
E’ vero che la sterilizzazione può aumentare la durata e la qualità della vita del vostro cane.
La mancata attività sessuale non comporta alcun “complesso” nel cane: non esiste un maschio che “si rammarichi” di non poter fare sesso, e tanto meno una femmina che “rimpianga” di non poter diventare mamma. Questi preconcetti sono completamente errati e derivano soprattutto dalla tendenza a umanizzare i cani e attribuendo quindi loro pensieri ed emozioni umani, che semplicemente NON HANNO. Ed è proprio sulla base di queste idee errate che molti proprietari cercano “disperatamente” un partner per i loro cani, credendo di fare “il loro bene”…quando l’unico risultato è una cucciolata di cui spesso nessuno sa cosa fare (tanto meno i genitori), e che andrà ad incrementare i rischi di abbandono e randagismo.

Un motivo già di per se sufficiente per sterilizzare è dunque il controllo delle nascite. I proprietari dei cani spesso sottovalutano i rischi (e i costi) collegati alla gravidanza della cagna e alla nascita e svezzamento dei cuccioli, oltre alla difficoltà di riuscire a trovare una sistemazione adeguata per tutti loro.
Ma una femmina sterilizzata si risparmierà tutte le problematiche legate alla gravidanza, oltre a tutte le malattie, più o meno gravi, legate all’utero e alle ovaie, nonché le spiacevoli condizioni fisiche legate alle gravidanze isteriche, come produzione di latte, perdita di appetito e depressione.
La più spiacevole delle conseguenze per le femmine non sterilizzate è sicuramente il tumore alle mammelle, e la mortalità è molto alta. Con la sterilizzazione prepuberale (prima del primo calore), o comunque entro il terzo calore, il rischio si riduce praticamente a zero! Ovviamente, con l’asportazione delle ovaie si elimina anche la possibilità di sviluppo di carcinoma ovarico e di altri tumori dell’organo.
L’incontinenza urinaria che si verifica in una bassa percentuale nelle cagne sterilizzate rappresenta l’unico aspetto negativo di questo intervento chirurgico. Fortunatamente esiste attualmente la possibilità di trattare in modo efficace tale disturbo con un farmaco specifico.
Nei maschi le motivazioni che possono far decidere per la sterilizzazione sono diverse. Oltre che, come nella femmina, eliminare la possibilità di insorgenza di forme tumorali testicolari e ridurre ad una percentuale insignificante l’insorgenza di tumori prostatici, la castrazione incide talvolta  sul comportamento aggressivo del  cane maschio.

gatti

Per i cani “vaganti”, abbandonati o dispersi, è previsto il servizio di recupero e custodia presso il canile.
Purtroppo i nostri amici felini non se la passano meglio e anche loro spesso finiscono, o rischiano di finire, in mezzo ad una strada per i più disparati motivi.  Ci sono poi periodi particolarmente difficili in cui il numero di gattini cresce esponenzialmente a causa della scarsa sensibilità in merito alla sterilizzazione delle gatte.

Non esiste sul territorio della provincia di Biella un vero e proprio “gattile”, cioè una struttura organizzata per ospitare gatti in stato di necessità. Ci sono però, fortunatamente, persone sensibili che accudiscono i gatti liberi sul territorio, in particolare quelli che vivono in colonie feline stabili, fornendo loro cibo e vegliando sul loro stato di salute. L’associazione ASPA Animali Solo Per Amore fornisce nel limite del possibile cibo, attrezzature, appoggio e coordinamento in supporto all’attività delle “gattare”, siano esse membri dell’associazione o meno.
Si cerca di collocare i cuccioli e gli animali malati o infortunati presso volontari che li accudiscono per il tempo necessario allo svezzamento o al recupero della salute . Nel frattempo si cercano famiglie disposte ad accoglierli definitivamente.

E’ importante sapere che anche i gatti “randagi” sono tutelati dalla legge, in particolare dalla

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
………..
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Legge regione Piemonte  n. 34 del 26 luglio 1993   Tutela e controllo degli animali da affezione.

Art. 12.
(Randagismo felino)
1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e’ segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita’ dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a) l’affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu’ idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

e dal relativo regolamento di attuazione

D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “tutela e controllo degli animali da affezione”

Articolo 9
Interventi di controllo sulla popolazione felina
1.  Qualora l’accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’USSL competente per territorio.
2.  Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
3.  Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza.
4.  La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali: in questi casi, la cattura e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente Regolamento, con l’assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

da non dimenticare poi le Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali  della Legge 20 luglio 2004, n.189

Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penaleè inserito il seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
……………………………….

3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 727. – (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

leggi, normative e regolamenti

Legge quadro in materia di controllo degli animali d’affezione e prevenzione del ranndagismo Legge 281 del 1991

Anagrafe Canina Regione Piemonte L.R. 18 del 19/07/04

Linee guida per l’anagrafe canina

Procedure per l’anagrafe canina

Tutela e controllo degli animali d’affezione L.R. 34 del 26 Luglio 1993

Regolamento per l’attuazione della legge sulla tutela e il controllo degli animali d’affezione DPGR 4359 del 11_11_93

Legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali